Statuto “Associazione Culturale Revolution Center”
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Titolo I – Associazione |
Art.1 |
E’ trasformata in associazione culturale “Revolution center” (d’ora in poi Associazione), la precedente associazione sportiva dilettantistica “Revolution Center” la quale è democratica e non ha scopo di lucro La sua durata è stabilita a tempo indeterminato. |
Art.2 |
L’Associazione ha sede in Milano. |
Art.3 |
Scopo principale dell’Associazione è la diffusione della cultura del benessere psicofisico e della crescita personale nei suoi aspetti sociali, ludici, aggregativi in piccoli gruppi ma anche con incontri individuali. Di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo e non tassativo le attività di cui si occupa l’associazione:
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Titolo II – Soci |
Art.4 |
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per il primo anno di attività la quota associativa è pari a € 20,00. |
Art.5 |
Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell’ammissione, pagare la tassa di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. |
Art.6 |
Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi dal consiglio direttivo. |
Art.7 |
La qualifica di socio si perde per decesso, per morosità inerente la quota associativa annuale, dimissioni e indegnità morale. I casi di indegnità saranno valutati dall’Assemblea dei soci che delibera sull’eventuale espulsione del socio indegno. La richiesta di convocazione dell’assemblea può esser fatta da almeno 10 soci oppure dal Consiglio Direttivo. |
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Titolo III – Organi dell’Associazione |
Art.8 |
Sono organi dell’Associazione:
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Art.9 |
L’Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L’elenco dei soci è tenuto dal Presidente su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento. |
Art.10 |
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo su decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione dell’assemblea. |
Art.11 |
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all’ordine del giorno dell’assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea stessa. Le proposte saranno all’ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci. |
Art.12 |
Il Consiglio Direttivo è composto da 2 a cinque membri eletti dall’assemblea per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima assemblea dei soci provvede alla sua successione. |
Art.13 |
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio interno il Vice Presidente e il tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. |
Art.14 |
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. |
Art.15 |
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell’Associazione. |
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Titolo IV - Patrimonio ed esercizio sociale |
Art.16 |
Il patrimonio è costituito da:
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Art.17 |
L’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ed entro il quarto mese successivo alla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. |
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Titolo V - Scioglimento |
Art.18 |
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto o per beneficenza. |
Art.19 |
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. |
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